

Fino al 18 dicembre 2025, la donazione di immobili ha creato numerose criticità, sia nella possibilità di venderli sia nell’ottenimento di un mutuo. Gli immobili ricevuti in donazione erano infatti considerati “a rischio”, perché chi li acquistava poteva essere chiamato a restituirli in un momento successivo.
Grazie alla riforma, chi acquista oggi un immobile ricevuto dal venditore per donazione ha invece la certezza di non doverlo restituire. Inoltre, un erede che aveva ricevuto una donazione dal genitore in vita, al momento dell’apertura della successione vedeva tale donazione sommata all’eredità ricevuta, ai fini del calcolo dell’imposta di successione. A partire dal 2026, invece, donazioni e successioni verranno considerate separatamente, sia per il calcolo dell’imposta sia per la verifica del superamento dell’eventuale franchigia limite di esenzione per il versamento dell’imposta.
In concreto, la franchigia può essere di fatto raddoppiata: per i figli il limite di esenzione diventa un milione di euro ricevuto come donazione e un ulteriore milione ricevuto per successione. La nuova normativa elimina quindi la possibilità per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi nella loro quota di legittima, di chiedere ai terzi acquirenti del bene la restituzione, come avveniva in passato. Resta però il diritto dei legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti), che continuano a vantare un diritto di credito nei confronti del donatario, pari alla quota di legittima lesa. Questa è una breve sintesi della parte della legge che più ci riguarda.
Legge 182/2025 | Articoli 561 e 563 C.C.
La spulciatrice