ACQUA E ANICE di Corrado Ceron
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Newsletter N. 92
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La successione: situazioni particolari 

In Italia la successione è regolata in modo chiaro e lineare; tuttavia, si possono verificare situazioni particolari.

Abbiamo più volte sottolineato che il ruolo del notaio è di grande importanza,  sia al momento della redazione del testamento perché può aiutarci ad evitare che il testamento non sia valido e può darci tutte le informazioni che riguardano la nostra situazione soggettiva,  sia dopo la morte del de cuius, provvedendo alla pubblicazione del testamento olografo, cioè scritto dal testatore, sia guidando nella realizzazione delle sue volontà nello specifico caso.

Vediamo qualche caso.

 Sappiamo che la legge riconosce all’erede designato il diritto di accettare l’eredità, di accettarla con beneficio d’inventario o di rifiutarla.

È interessante sapere che la legge prevede -art. 479 c.c.- anche il caso in cui il suddetto erede designato muoia prima dell’accettazione dell’eredità. In questo caso il diritto passa ai suoi eredi prima degli eventuali altri eredi designati dal testatore. Anche in questo caso il notaio riveste grande importanza nella verifica e nella applicazione della legge.

Esiste poi l’istituto della “sostituzione ordinaria” che contempla il caso in cui il testatore già preveda nel suo testamento l’eventualità che l’erede designato rinunci all’eredità o non possa accettarla perché deceduto prima di lui, indicando altri soggetti che subentreranno in quel caso, i così detti “chiamati ulteriori”. Se anche il “chiamato ulteriore” rinuncia e  chi redige il testamento (il testatore) non ha previsto un ulteriore designato come erede (chiamato), si deve ricorrere all’istituto della rappresentazione -previsto dall’Art.467 del Codice Civile che stabilisce che i discendenti del figlio del de cuius, che non può o non vuole accettare l’eredità, possono subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente- oppure all’istituto dell’accrescimento –previsto dall’Art.674 del C.C. che prevede l’accrescimento della quota agli altri contitolari.

Se anche in questo caso non si riesce a devolvere l’eredità, si procede come se la successione non fosse stata regolata da un testamento e quindi seguendo le regole della successione per legittima.
A questo punto l’eredità passa ai parenti del defunto (in ordine di grado e fino al sesto grado, con la regola che l’accettazione del parente più prossimo esclude il parente più remoto) e successivamente, se nessuno accetta l’eredità, questa passa automaticamente allo Stato.

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